sabato 8 ottobre 2011

La legge sul Testamento Biologico spiegata punto per punto

Con questo post cerchiamo di spiegare in termini semplici ma non troppo sintetici il contenuto e gli eventuali effetti del disegno di legge attualmente in esame al Senato riguardante il testamento biologico, tecnicamente detto DAT (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento). Ci asteniamo dal fornire opinioni limitandoci ad un'esposizione il più possibile oggettiva dei contenuti, mettendo in risalto i punti che a nostro parere caratterizzano la legge in maniera più forte.

Di che testo stiamo parlando?

Il titolo completo del disegno di legge è Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento” 

Segui l'iter parlamentare della proposta di legge.

Scarica il testo completo del disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati il 12 Luglio 2011.

(NB: questo pdf presenta due colonne che mettono a confronto il testo originariamente preso in esame – proveniente dal Senato, colonna sinistra – con il testo approvato alla fine della seduta – colonna destra - evidenziandone gli eventuali cambiamenti apportati)


Cosa stabilisce la legge in fase di approvazione?

Vediamola articolo per articolo:


Art.1 - (Tutela della vita e della salute)
Contiene un sunto delle finalità della legge e i principi generali che la ispirano, tra cui: 
  • centralità dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente e del consenso informato, come previsto dal codice deontologico dei medici;
  • divieto di ogni forma di eutanasia e assistenza al suicidio come previsto dal codice penale e l'impegno ad evitare l'accanimento terapeutico; 
  • si indica la vita umana come bene indisponibile, cioè l'individuo non può disporne come ritiene più opportuno, ad esempio non può attraverso le sue azioni decidere di privarsene. Questo principio è particolarmente importante e nel testo è possibile individuare svariate modifiche atte a riaffermarlo.
 
Art.2 - (Consenso informato)
Contiene una serie di norme riguardo le modalità di impiego del consenso informato inteso anche come documento scritto, che va inserito nella cartella clinica insieme alle sue revoche anche parziali.
Inoltre si stabilisce che (comma 8):
Per tutti i soggetti interdetti o inabilitati il personale sanitario e` comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.”
Questo comma riguardante le DAT (inserito nell'articolo riguardante il consenso informato) va a sostituire integralmente la sua versione precedente che recita:
Qualora il soggetto sia minore o legalmente incapace o incapace di intendere e di volere e l’urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso informato cosı` come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai princı`pi della deontologia medica nonche´ della presente legge.”

Art.3 - (Contenuti e limiti della DAT)
Stabilisce le condizioni che rendono valida e applicabile la DAT e ne indica i contenuti possibili.
La DAT deve essere redatta nel pieno della facoltà di intendere e volere ed è valida solo nel caso in cui la perdita di coscienza del paziente sia permanente, se ne deduce che la DAT non può essere applicata a tutti quei quadri clinici che, nonostante comportino incapacità di esprimere la propria volontà, prevedono il (possibile) ripristino delle funzioni cognitive ed espressive, anche solo parziali.
Nello specifico per poter considerare valida la DAT deve essere accertata "l'assenza di attivita` cerebrale integrativa cortico-sottocorticale": questa espressione è da considerarsi controversa poichè da punto di vista tecnico risulta poco chiara e non esistono criteri di accertamento definiti e unificati per questa condizione.
Contenuti possibili
Il cittadino può esprimere la rinuncia a determinati trattamenti, purchè non vada a contraddire quanto stabilito in questa legge (e quindi anche il codice penale e il codice deontologico). Si specifica inoltre che ciò che viene espresso è da considerarsi come "orientamento e informazioni utili per il medico" (aspetto importante poichè come vedremo l'orientamento non è di carattere vincolante per il medico).
La somministrazione di alimentazione ed idratazione non possono in alcun modo essere oggetto della DAT, indipendentemente dalla modalità di somministrazione. E' obbligatorio mantenerle fino a quando risultano efficaci.


Art.4 - (Forma e durata della DAT)
Contiene indicazioni per la stesura, revoca o modifica delle DAT (che non sono obbligatorie), ad esempio deve essere sottoscritta da un medico di medicina generale, è valida per una durata di 5 anni con possibilità di rinnovo in qualsiasi momento ed il titolare deve essere maggiorenne.
Inoltre è di particolare importanza il comma 6, che recita:
"In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica."
A nostro parere questo comma sarebbe stato più appropriato se inserito nell'articolo precedente, ma al di là di questo è importante prenderne in considerazione le conseguenze: infatti questo singolo comma nella pratica annulla qualsiasi possibilità di rifiuto di una terapia salvavita tramite una DAT. Se infatti l'interruzione di una terapia mettesse in pericolo la vita del paziente, il medico sarebbe subito autorizzato ad agire non tenendo conto del contenuto della DAT e quindi a mettere in pratica tutto il necessario per riportare il paziente in una condizione stabile, compreso il ripristino della terapia stessa. E' importante quindi precisare che le DAT, come conseguenza di questo comma, sono applicabili solo a trattamenti non essenziali per la sopravvivenza.


Art.5 - (Assistenza ai soggetti in stato vegetativo)
Si specifica che l'assistenza sanitaria a soggetti in stato vegetativo permanente viene erogata con prestazioni domicliari ed ospedaliere.


Art.6 - (Fiduciario)
Il fiduciario è quella persona scelta dal titolare della DAT che è delegata a far si che i contenuti della DAT stessa vengano applicati e a dialogare con il medico, essendo il titolare ovviamente impossibilitato. Questo articolo stabilisce le modalità della nomina o revoca, insieme ad altre precisazioni, ad esempio deve essere maggiorenne e non è obbligatorio nominarlo, caso in cui subentra invece la famiglia. Precisiamo che il fiduciario, se nominato, ha la priorità rispetto alla famiglia.


Art.7 - (Ruolo del medico)
Contiene indicazioni circa la condotta del medico curante e chiarisce ulteriormente il ruolo della DAT nelle decisioni riguardo la salute del paziente.
In particolare il medico, nei casi in cui la DAT entri in gioco, prende in considerazione gli orientamenti espressi, ma è comunque libero di decidere in totale autonomia, fermo restando che "Il medico non puo` prendere in considerazione orientamenti volti comunque a cagionare la morte del paziente", concetto già deducibile nelle precedenti parti del testo. Il medico è comunque obbligato a "sentire" il fiduciario o i familiari e a motivare in forma scritta la sua decisione nel caso in cui scelga di non seguire quanto espresso nella DAT.


Art.8 - (Disposizioni finali)
Si specificano le modalità di conservazione delle DAT da parte del Ministero della Salute in un archivio nazionale in comunicazione con le singole aziende sanitarie locali, che sono il luogo fisico deputato a raccogliere e registrare le dichiarazioni.



Precisiamo che questo testo è un disegno di legge, che sarà sottoposto ad altri passaggi parlamentari prima di essere votato e che quindi potrà essere modificato ancora prima di diventare legge. Al momento è in esame alla Commissione Sanità del Senato e la discussioine generale sarà avviata nella prossima settimana.

3 commenti:

Anonimo ha detto...

Salve ragazzi,

vi ho mandato una e-mail qualche giorno fa sul vostro account gmail.
;)

Fabristol

www.libertarianation.org

Punto Lib ha detto...

Grazie per la segnalazione ce l'eravamo persa :)

Lord_Paramount ha detto...

E' immediatamente coglibile l'incoerenza sistematica di questo disegno di legge, tale per cui se sono un soggetto capace di intendere di volere e manifesto il mio dissenso ad un trattamento medico (mettiamo anche che non sia alimentazione o idratazione) anche in presenza dell'alternativa-morte, ho diritto a vedermi rispettata tale scelta.

Viceversa lo stato di incoscienza persistente con annessa assenza di attività sotto corticale rende potenzialmente inattuabile qualsiasi volontà del paziente di interrompere le cure (!).

Tanto più che l'assurdità è confermata dal fatto che nei casi rimanenti (quindi anche quello di incapacità di intendere e volere temporanea) il rappresentante legale può legittimamente esprimere e far rispettare la volontà del paziente di non attuare una determinata cura.